Con la sentenza n. 9317 dell’8 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto una querelle giudiziaria intrapresa da un turista italiano, che durante un viaggio in Tunisia, era caduto da un dromedario e aveva subito un infortunio.
Il turista aveva citato in giudizio il tour operator per ottenere il risarcimento del danno subito, rimarcando però come la gita in dromedario non fosse contemplata nel programma vacanziero, ma fosse stata acquistata da operatori in loco, tramite il personale del tour operator, che aveva il compito di seguire la clientela ed agevolare i contatti con i locali.
Seppur in primo grado il turista vinse la causa, in appello fu ribaltata la sentenza. I Giudici hanno infatti sostenuto innanzitutto che il programma di viaggio predisposto dal tour operator prevedesse espressamente che qualunque prenotazione e/o acquisto di biglietti per eventuali escursioni sarebbe stato instaurato direttamente con le varie agenzie tunisine, escludendo quindi che il tour operator potesse essere considerato organizzatore delle escursioni medesime.
Inoltre hanno ritenuto che non potesse essere ascritta al tour operator alcuna responsabilità dell’incidente perché il pacchetto del tour operator non contemplava espressamente un’escursione in dromedario, ma per quella data semplicemente un viaggio in fuoristrada con pernottamento in tenda.
In Cassazione gli ermellini, hanno confermato la sentenza di appello, censurando il motivo di doglianza del turista secondo cui gravava sul tour operator un obbligo di protezione che imponeva ex D.l. 11/1995 di “adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei propri partecipanti”.
Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso del turista del tutto infondato in quanto nessun obbligo di risarcimento del danno poteva sussistere in capo al tour operator, avendo esso svolto tramite proprio personale semplicemente un “ruolo di mera intermediazione nell’acquisto dell’escursione”
Il turista aveva citato in giudizio il tour operator per ottenere il risarcimento del danno subito, rimarcando però come la gita in dromedario non fosse contemplata nel programma vacanziero, ma fosse stata acquistata da operatori in loco, tramite il personale del tour operator, che aveva il compito di seguire la clientela ed agevolare i contatti con i locali.
Seppur in primo grado il turista vinse la causa, in appello fu ribaltata la sentenza. I Giudici hanno infatti sostenuto innanzitutto che il programma di viaggio predisposto dal tour operator prevedesse espressamente che qualunque prenotazione e/o acquisto di biglietti per eventuali escursioni sarebbe stato instaurato direttamente con le varie agenzie tunisine, escludendo quindi che il tour operator potesse essere considerato organizzatore delle escursioni medesime.
Inoltre hanno ritenuto che non potesse essere ascritta al tour operator alcuna responsabilità dell’incidente perché il pacchetto del tour operator non contemplava espressamente un’escursione in dromedario, ma per quella data semplicemente un viaggio in fuoristrada con pernottamento in tenda.
In Cassazione gli ermellini, hanno confermato la sentenza di appello, censurando il motivo di doglianza del turista secondo cui gravava sul tour operator un obbligo di protezione che imponeva ex D.l. 11/1995 di “adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei propri partecipanti”.
Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso del turista del tutto infondato in quanto nessun obbligo di risarcimento del danno poteva sussistere in capo al tour operator, avendo esso svolto tramite proprio personale semplicemente un “ruolo di mera intermediazione nell’acquisto dell’escursione”
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