Ora diventeranno tutti agenti di viaggi (con i
pro e i contro): adv online, compagnie aeree e chiunque venda online servizi di
tipo turistico.
Fine delle differenze di trattamento: la Commissione
Europea ha dato il via libera definitivo alla norma che trasforma in
organizzatore di viaggio chiunque venda più servizi (anche attraverso il
proprio sito internet).
Tutto prende il via dalle nuove definizioni di ‘pacchetto di viaggio’ e di ‘linked travel arrangements’: due aspetti che, dopo l’ascesa di internet nel settore del turismo, erano diventate delle ‘zone grigie’, con garanzie non sempre chiare per il viaggiatore.
Il primo aspetto, quello che probabilmente avrà gli effetti maggiori sul mercato dei viaggi e delle vacanze, è quello che riguarda il ‘pacchetto vacanza’. In base alle nuove regole, qualunque soggetto che, in fase di prenotazione, proponga più di un servizio diventa automaticamente organizzatore del viaggio.
Questo significa che, ad esempio, anche una compagnia aerea che propone, durante il processo di booking sul proprio sito, una sistemazione alberghiera al proprio cliente, deve fornire le medesime garanzie di un pacchetto preassemblato. E diventa quindi responsabile di tutti i servizi acquistati (non solo del volo, come accadeva in passato).
Non solo: il soggetto in questione (nel caso dell’esempio la compagnia aerea) deve anche informare il cliente del fatto che quest’ultimo sta acquistando un pacchetto e precisare al cliente quali sono le garanzie di cui beneficia.
Altro caso, le prenotazioni che generano un ‘linked travel arrangements’. Il caso si verifica, ad esempio, quando un cliente, dopo aver acquistato un volo, riceva un’offerta per una sistemazione alberghiera da acquistare cliccando su un link (e quest’ultima sia confermata entro 24 ore). Con questa modalità, il cliente ha la garanzia del rimborso o eventualmente del rimpatrio in caso di fallimento di uno dei player coinvolti nella prenotazione.
Questa modalità è da distinguere dalle prenotazioni ‘click-through’, in cui nome, email e dati di pagamento del passeggero vengono trasferiti dal primo sito al secondo. In questo caso, si applicano le garanzie complete, previste per ogni pacchetto turistico.
Tutto prende il via dalle nuove definizioni di ‘pacchetto di viaggio’ e di ‘linked travel arrangements’: due aspetti che, dopo l’ascesa di internet nel settore del turismo, erano diventate delle ‘zone grigie’, con garanzie non sempre chiare per il viaggiatore.
Il primo aspetto, quello che probabilmente avrà gli effetti maggiori sul mercato dei viaggi e delle vacanze, è quello che riguarda il ‘pacchetto vacanza’. In base alle nuove regole, qualunque soggetto che, in fase di prenotazione, proponga più di un servizio diventa automaticamente organizzatore del viaggio.
Questo significa che, ad esempio, anche una compagnia aerea che propone, durante il processo di booking sul proprio sito, una sistemazione alberghiera al proprio cliente, deve fornire le medesime garanzie di un pacchetto preassemblato. E diventa quindi responsabile di tutti i servizi acquistati (non solo del volo, come accadeva in passato).
Non solo: il soggetto in questione (nel caso dell’esempio la compagnia aerea) deve anche informare il cliente del fatto che quest’ultimo sta acquistando un pacchetto e precisare al cliente quali sono le garanzie di cui beneficia.
Altro caso, le prenotazioni che generano un ‘linked travel arrangements’. Il caso si verifica, ad esempio, quando un cliente, dopo aver acquistato un volo, riceva un’offerta per una sistemazione alberghiera da acquistare cliccando su un link (e quest’ultima sia confermata entro 24 ore). Con questa modalità, il cliente ha la garanzia del rimborso o eventualmente del rimpatrio in caso di fallimento di uno dei player coinvolti nella prenotazione.
Questa modalità è da distinguere dalle prenotazioni ‘click-through’, in cui nome, email e dati di pagamento del passeggero vengono trasferiti dal primo sito al secondo. In questo caso, si applicano le garanzie complete, previste per ogni pacchetto turistico.
Fonte:TTGItalia – 3 giugno 2015
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